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Ordinanza — n. 42561/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42561/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42561/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLUK MUSTAPHA nato il 30/05/1966 avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Melluk Mustapha per il delitto di furto aggravato.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42561/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

Parole chiave

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aggravamento della pena furto aggravato truffa aggravata attenuazione della pena commisurazione della pena per rapina sentenza penale

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLUK MUSTAPHA nato il 30/05/1966 avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Melluk Mustapha per il delitto di furto aggravato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi, oltre che versati in fatto, sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di doglianza - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso i 2021 -na