Sentenza — n. 42559/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FANTASIA ANTONIO nato a MESAGNE il 27/02/1961 CACCETTA MARIA ANNA nato a CAROVIGNO il 18/05/1963 VINCI CARMELO nato a MESAGNE il 17/08/1979 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; 77' N. 156)
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42559/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, in data successiva alla sentenza impugnata (resa in data 23.10.2020, mentre il termine di prescrizione risulta spirato il 23.11.2020). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FANTASIA ANTONIO nato a MESAGNE il 27/02/1961 CACCETTA MARIA ANNA nato a CAROVIGNO il 18/05/1963 VINCI CARMELO nato a MESAGNE il 17/08/1979 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; 77' N. 156)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Antonio Fantasia, Maria Anna Caccetta e Carmelo Vinci, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione con i quali deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, nonché violazioni della legge processuale. Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei. Deve rilevarsi che i ricorsi in esame non presentano profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, in data successiva alla sentenza impugnata (resa in data 23.10.2020, mentre il termine di prescrizione risulta spirato il 23.11.2020). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli odierni ricorrenti, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Fantasia Antonio, Caccetta Maria Anna e Vinci Carmelo perché il reato è estinto per prescrizione. Cos