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Ordinanza — n. 42555/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42555/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42555/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso di Gianluca Esposito avverso l'ordinanza di archiviazione emessa il 2.3.2021 dal GIP del Tribunale di Salerno è manifestamente infondato, quindi inammissibile. In primo luogo, il 1cirso avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione (Sez. 7, Ordinanza n. 28532 del 18/05/2017, Rv. 270469 - 01).

Regesto Legislator

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art. 414 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42555/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, non sussiste alcuna abnormità del provvedimento impugnato, atteso che il ricorrente è stato posto nella condizione di contraddire nel giudizio di opposizione all'archiviazione e non si è determinata alcuna stasi del procedimento ma soltanto una definizione fisiologica, peraltro non irreversibile in caso di eventuale riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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denuncia penale sospensione dell'istruzione atti istruttori diritto a un'inchiesta effettiva censura formulata in modo carente indagine per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 414 cod. proc. pen
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIANLUCA nato a VICO EQUENSE il 20/04/1972 parte offesa nel procedimento c/ DE MARTINO MANUELA nato a BATTIPAGLIA il 23/07/2002 DE MARTINO MICHELE nato a BARONISSI il 05/12/1960 FIORE EMILIANO nato a BATTIPAGLIA il 02/04/1972 BRUNETTI ANNA nato a BATTIPAGLIA il 27/06/1970 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 149)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Gianluca Esposito avverso l'ordinanza di archiviazione emessa il 2.3.2021 dal GIP del Tribunale di Salerno è manifestamente infondato, quindi inammissibile. In primo luogo, il 1cirso avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione (Sez. 7, Ordinanza n. 28532 del 18/05/2017, Rv. 270469 - 01).

Inoltre, non sussiste alcuna abnormità del provvedimento impugnato, atteso che il ricorrente è stato posto nella condizione di contraddire nel giudizio di opposizione all'archiviazione e non si è determinata alcuna stasi del procedimento ma soltanto una definizione fisiologica, peraltro non irreversibile in caso di eventuale riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consi re estenso