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Ordinanza — n. 42554/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42554/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42554/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZINBI MOHAMMED nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 144) Il ricorso di Ezzinbi Mohammed avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto meglio descritto in imputazione, è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, al di là di vaghi richiami ai criteri adottati dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità del prevenuto. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42554/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 144) Il ricorso di Ezzinbi Mohammed avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto meglio descritto in imputazione, è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, al di là di vaghi richiami ai criteri adottati dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità del prevenuto. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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accusa penale mancata prova di parzialità difetto di motivazione attendibilità dei testimoni verdetto di colpevolezza indennità per testimone

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZINBI MOHAMMED nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 144)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Ezzinbi Mohammed avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto meglio descritto in imputazione, è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, al di là di vaghi richiami ai criteri adottati dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità del prevenuto. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consi e estensore Il Preisidente Aless Ranaldi E z