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Ordinanza — n. 42553/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42553/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42553/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLAS SHADEI nato a DOLO il 20/09/1988 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 143) Il ricorso di Millas Shadei avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. La censura proposta lamenta la mancata riduzione massima di pena ex art. 56 cod. pen., sostenendo che entrambi gli episodi di furto sarebbero contestati nella forma tentata. Ciò è in contrasto con quanto risultante dalla sentenza impugnata, in cui è precisato che uno degli episodi criminosi è consumato e non tentato, in quanto la refurtiva era stata rinvenuta già collocata nell'autovettura in uso all'imputata.

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42553/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 143) Il ricorso di Millas Shadei avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. La censura proposta lamenta la mancata riduzione massima di pena ex art. 56 cod. pen., sostenendo che entrambi gli episodi di furto sarebbero contestati nella forma tentata. Ciò è in contrasto con quanto risultante dalla sentenza impugnata, in cui è precisato che uno degli episodi criminosi è consumato e non tentato, in quanto la refurtiva era stata rinvenuta già collocata nell'autovettura in uso all'imputata.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale alibi testimone a discarico gravi addebiti penali false dichiarazioni senza giuramento responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
La censura proposta lamenta la mancata riduzione massima di pena ex art. 56 cod. pen., sostenendo che entrambi gli episodi di furto sarebbero contestati nella forma tentata.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLAS SHADEI nato a DOLO il 20/09/1988 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 143)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Millas Shadei avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. La censura proposta lamenta la mancata riduzione massima di pena ex art. 56 cod. pen., sostenendo che entrambi gli episodi di furto sarebbero contestati nella forma tentata. Ciò è in contrasto con quanto risultante dalla sentenza impugnata, in cui è precisato che uno degli episodi criminosi è consumato e non tentato, in quanto la refurtiva era stata rinvenuta già collocata nell'autovettura in uso all'imputata.

Ne consegue che correttamente è stata disattesa l'analoga doglianza proposta in appello dalla ricorrente, trattandosi di pena addirittura inferiore a quella che avrebbe dovuto essere irrogata dal giudice di merito. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6