Ordinanza — n. 42553/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLAS SHADEI nato a DOLO il 20/09/1988 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 143) Il ricorso di Millas Shadei avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. La censura proposta lamenta la mancata riduzione massima di pena ex art. 56 cod. pen., sostenendo che entrambi gli episodi di furto sarebbero contestati nella forma tentata. Ciò è in contrasto con quanto risultante dalla sentenza impugnata, in cui è precisato che uno degli episodi criminosi è consumato e non tentato, in quanto la refurtiva era stata rinvenuta già collocata nell'autovettura in uso all'imputata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 56 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42553/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 143) Il ricorso di Millas Shadei avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. La censura proposta lamenta la mancata riduzione massima di pena ex art. 56 cod. pen., sostenendo che entrambi gli episodi di furto sarebbero contestati nella forma tentata. Ciò è in contrasto con quanto risultante dalla sentenza impugnata, in cui è precisato che uno degli episodi criminosi è consumato e non tentato, in quanto la refurtiva era stata rinvenuta già collocata nell'autovettura in uso all'imputata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLAS SHADEI nato a DOLO il 20/09/1988 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 143)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Millas Shadei avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. La censura proposta lamenta la mancata riduzione massima di pena ex art. 56 cod. pen., sostenendo che entrambi gli episodi di furto sarebbero contestati nella forma tentata. Ciò è in contrasto con quanto risultante dalla sentenza impugnata, in cui è precisato che uno degli episodi criminosi è consumato e non tentato, in quanto la refurtiva era stata rinvenuta già collocata nell'autovettura in uso all'imputata.
Ne consegue che correttamente è stata disattesa l'analoga doglianza proposta in appello dalla ricorrente, trattandosi di pena addirittura inferiore a quella che avrebbe dovuto essere irrogata dal giudice di merito. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6