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Ordinanza — n. 42552/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42552/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42552/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCARDONA GASPARE nato a PALMA DI MONTECHIARO il 29/08/1967 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 141) Il ricorso proposto da Gaspare Incardona avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Il primo motivo è attinente alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto - con riguardo alla asserita insussistenza del dolo - traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede.

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42552/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo ormai consolidato il principio secondo cui integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 - e non quello dell'art. 483 cod. pen. - le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 - dep. 2009; indirizzo ribadito da Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, Rv. 264711). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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incendio colposo garante nel rapporto obbligatorio apparecchi a gas godimento dei diritti civili risarcimento alle vittime di reati impunità

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
115 del 2002 - e non quello dell'art. 483 cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCARDONA GASPARE nato a PALMA DI MONTECHIARO il 29/08/1967 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 141)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Gaspare Incardona avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Il primo motivo è attinente alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto - con riguardo alla asserita insussistenza del dolo - traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo ormai consolidato il principio secondo cui integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 - e non quello dell'art. 483 cod. pen. - le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 - dep. 2009; indirizzo ribadito da Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, Rv. 264711). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso