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Ordinanza — n. 42548/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42548/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42548/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAFLEUR NADIA nato a CARMAGNOLA il 06/06/1973 LAFLEUR ROSA nato a CARMAGNOLA il 18/07/1977 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 110)

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42548/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le censure dedotte sono comunque inammissibili, attenendo a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, in assenza di evidenti illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa procedura di revisione penale inchiesta per falsità atti falsa dichiarazione della parte ricorso per cassazione perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
I ricorsi sono inammissibili atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAFLEUR NADIA nato a CARMAGNOLA il 06/06/1973 LAFLEUR ROSA nato a CARMAGNOLA il 18/07/1977 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 110)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nadia Lafleur e Rosa Lafleur hanno presentato, personalmente, ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante affermazione di responsabilità per il reato di cui all'imputazione. I ricorsi sono inammissibili atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato. Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Le censure dedotte sono comunque inammissibili, attenendo a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, in assenza di evidenti illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Co