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Ordinanza — n. 42547/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on fact-finding and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42547/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mauro Biondo's appeal inadmissible, rejecting his challenges to the lower court's fact-finding and sentencing decisions. Biondo argued that the trial court erred in finding theft occurred and imposed an excessive fine, but the court held that such arguments constitute impermissible attacks on the merits reserved for the first-instance judge. Consequently, the appeal was dismissed, and Biondo was ordered to pay procedural costs and a €3,000 fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they contain censure of the factual findings or the exercise of sentencing discretion by the court of first instance, as these matters fall exclusively within the competence of the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility impermissible censure fact-finding review sentencing discretion Court of Cassation deposizione inattendibile momento del reato rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 133 c.p.
Art. 62-bis c.p.
In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l.
d.l. 23 maggio 2008, n. 2002
operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L.
L. 24 luglio 2008, n. 125
2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p.
art. 62-bis c.p
In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDO MAURO nato a CREMA il 24/07/1968 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 109)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Mauro Biondo avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Il motivo proposto sul capo c) attiene alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto - con riguardo alla asserita insussistenza del furto della bicicletta - traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede.

In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Cons e e