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Ordinanza — n. 42544/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42544/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42544/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC GIACOMO nato a ROMA il 02/11/1993 HALILOVIC JEVAT nato a ROMA il 31/10/1997 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 102)

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42544/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 102)

Parole chiave

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circostanza attenuante verdetto di colpevolezza scemata imputabilità grado di colpa controllo della commisurazione della pena gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC GIACOMO nato a ROMA il 02/11/1993 HALILOVIC JEVAT nato a ROMA il 31/10/1997 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 102)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi di Halilovic Giacomo e Halilovic .3evat avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentato furto di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consd ier estensore Il Preside