Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42541/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42541/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42541/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA BRUNO nato a MONCALIERI il 04/11/1967 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Bruno Massa avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è manifestamente infondato, con particolare riguardo alla censura che attiene al mancato accoglimento del motivo di appello in merito all'aggravante della destrezza ex art. 625, n. 4, cod. pen. In proposito, le argomentazioni della Corte territoriale non sono incongrue o manifestamente illogiche ma, piuttosto, corrette in diritto, ed in linea con il principio, applicabile al caso di specie, secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361 - 01).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42541/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Evenienza ricorrente nel caso in esame, in cui l'agente, in modo fulmineo e imprevedibile, aveva carpito la borsa poggiata dalla vittima sul sedile lato passeggero, in ciò dimostrando particolare abilità e astuzia. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

Generato dall'IA
riesame dell'entità pena debito della massa responsabilità penale maggiore età penale pena massima gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA BRUNO nato a MONCALIERI il 04/11/1967 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

94)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Bruno Massa avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è manifestamente infondato, con particolare riguardo alla censura che attiene al mancato accoglimento del motivo di appello in merito all'aggravante della destrezza ex art. 625, n. 4, cod. pen. In proposito, le argomentazioni della Corte territoriale non sono incongrue o manifestamente illogiche ma, piuttosto, corrette in diritto, ed in linea con il principio, applicabile al caso di specie, secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361 - 01).

Evenienza ricorrente nel caso in esame, in cui l'agente, in modo fulmineo e imprevedibile, aveva carpito la borsa poggiata dalla vittima sul sedile lato passeggero, in ciò dimostrando particolare abilità e astuzia. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 e estensore Il Presidente Ema uele Di iL