Ordinanza — n. 42539/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARO SERGIO nato a MONCALIERI il 13/06/1960 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; ,7 -- ..--- N. Il ricorso proposto da Sergio Cesaro avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42539/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. la Corte di appello ha condiviso il ponderato e non arbitrario giudizio di merito formulato dal Tribunale, non confutato dal ricorrente. Allo stesso modo, la censura in punto di trattamento sanzionatorio è stata ritenuta aspecifica e, come tale, inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARO SERGIO nato a MONCALIERI il 13/06/1960 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; ,7 -- ..--- N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Sergio Cesaro avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. la Corte di appello ha condiviso il ponderato e non arbitrario giudizio di merito formulato dal Tribunale, non confutato dal ricorrente. Allo stesso modo, la censura in punto di trattamento sanzionatorio è stata ritenuta aspecifica e, come tale, inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consig)j2r estensore Il