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Ordinanza — n. 42530/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42530/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42530/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZI ASSAGHIR MOHAMED nato il 07/01/1997 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Azzi Assaghir Mohamed avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. I motivi proposti sono manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto attinenti alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto - con riguardo alla asserita desistenza dal reato - traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42530/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La valutazione sulla pericolosità sociale dell'imputato risulta adeguatamente svolta in relazione alla misura di sicurezza applicata, così come quella in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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azione di responsabilità verdetto di colpevolezza accusa penale asserzione difendibile corresponsabilità della vittima responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZI ASSAGHIR MOHAMED nato il 07/01/1997 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

42)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Azzi Assaghir Mohamed avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. I motivi proposti sono manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto attinenti alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto - con riguardo alla asserita desistenza dal reato - traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede.

La valutazione sulla pericolosità sociale dell'imputato risulta adeguatamente svolta in relazione alla misura di sicurezza applicata, così come quella in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigli este