Cassation appeals against appellate settlement sentences are inadmissible except for specific consent and content defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeals filed by four defendants against an appellate settlement sentence inadmissible without formalities. The defendants argued for a penalty reduction, but the Court held that only defects regarding the parties' consent, the prosecutor's agreement, or the sentence's content are admissible grounds for review. Since the appeals concerned waived issues and the penalty determination itself, they were rejected as inadmissible under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals based on settlement agreements, cassation is admissible solely for defects in the parties' consent, the prosecutor's agreement, or the sentence's content, while objections regarding waived issues or the penalty's calculation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTICA MARIANA nato il 03/07/1983 DOBRE VALENTINA LUCIA nato il 15/12/1971 ANGHEL IOANA nato il 13/03/1951 DUMITRI ELENA nato il 27/01/1987 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROrato avviso alle pa--FtTh udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore delle odierne imputate ha presentato, con unico atto, ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Le censure proposte sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201), condizioni nel caso non ricorrenti.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Con