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Ordinanza — n. 42522/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42522/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42522/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI MILENA nato a SCANDIANO il 28/06/1983 avverso la sentenza del 21/01/2020 del TRIBUNALE di PARMA El-ato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto nell'interesse di Milena Villani avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sez. Un.27 settembre 1995, Serafino), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p.).

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, articolo 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42522/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». La pena - nella specie - è stata applicata nella misura richiesta e la valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata, con la declaratoria della correttezza della qualificazione del fatto.

Parole chiave

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asserzione difendibile carenza di legittimazione mancata prova di parzialità legittimazione a ricorrere legittimazione a contestare licenza diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
Il ricorso proposto nell'interesse di Milena Villani avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p.
articolo 129 c.p
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI MILENA nato a SCANDIANO il 28/06/1983 avverso la sentenza del 21/01/2020 del TRIBUNALE di PARMA El-ato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

25)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto nell'interesse di Milena Villani avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sez. Un.27 settembre 1995, Serafino), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p.).

Inoltre, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». La pena - nella specie - è stata applicata nella misura richiesta e la valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata, con la declaratoria della correttezza della qualificazione del fatto.

Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Cons e estensore