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Ordinanza — n. 42521/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under Art. 448 c.p.p. and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42521/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it lacked valid grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentence of agreed application, but the lower court had properly addressed all required elements including legal qualification and sentencing balance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: A cassation appeal against a sentence of agreed application is inadmissible if it does not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and if the lower court's reasoning covers the necessary elements of the agreement.

Parole chiave

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agreed application sentence cassation appeal grounds legal qualification error procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure deposizioni attendibili riscontri medici oggettivi testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Il ricorso proposto nell'interesse di Ciro Esposito avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Inoltre, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 444 c.p
Il ricorso proposto nell'interesse di Ciro Esposito avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p.
articolo 129 c.p
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 27 settembre 1995, Serafino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 20/05/1963 avverso la sentenza del 24/03/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

24)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto nell'interesse di Ciro Esposito avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sez. Un.27 settembre 1995, Serafino), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p.).

Inoltre, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». La pena - nella specie - è stata applicata nella misura richiesta e la valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata, con la declaratoria della correttezza della qualificazione del fatto.

Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consio1fre estensore Il Presidente