Ordinanza — n. 42394/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI GIANLUCA nato a MILANO il 09/02/1968 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; (W - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Mancini Gianluca per sostituzione di persona, contraffazione del codice fiscale e contraffazione di una carta di identità valida per l'espatrio;; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando una illogicità della motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 497 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 497 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42394/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 497 cod. pen..
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI GIANLUCA nato a MILANO il 09/02/1968 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; (W
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Mancini Gianluca per sostituzione di persona, contraffazione del codice fiscale e contraffazione di una carta di identità valida per l'espatrio;; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando una illogicità della motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 497 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile in quanto si sostanzia in una generica e immotivata negazione di responsabilità, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza, ove è stato spiegato - con motivazione perfettamente logica e, perciò, incensurabile in questa sede - che l'imputato aveva avuto bisogno di esibire un documento di identità (quello di Pusineri Rolando) per acquistare l'autovettura e intestarsi un contratto assicurativo e che, pertanto, era l'autore, quantomeno morale, della contraffazione. Fatti sui il ricorrente nulla deduce; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 P Il Consi ste sore Il Presid