Ordinanza — n. 42391/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCOLIERO PASQUALE nato a MANDURIA il 07/10/1985 t( ecc, avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO t EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Buccoliero Pasquale per lesioni personali in danno di Giorgino Giuseppe e per il porto ingiustificato, fuori della propria abitazione, di un'ascia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una illogicità di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità e alla mancata applicazione dell'art. 131/bis cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42391/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Buccoliero Pasquale per lesioni personali in danno di Giorgino Giuseppe e per il porto ingiustificato, fuori della propria abitazione, di un'ascia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una illogicità di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità e alla mancata applicazione dell'art. 131/bis cod. pen..
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCOLIERO PASQUALE nato a MANDURIA il 07/10/1985 t( ecc, avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO t EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Buccoliero Pasquale per lesioni personali in danno di Giorgino Giuseppe e per il porto ingiustificato, fuori della propria abitazione, di un'ascia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una illogicità di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità e alla mancata applicazione dell'art. 131/bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile in quanto il primo motivo si sostanzia in una generica e immotivata negazione di responsabilità, accompagnata dalla citazione di giurisprudenza pacifica ma non conferente, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza e, quanto al secondo motivo, nella svalutazione della gravità del fatto, puntualmente sottolineata dal giudicante, che ha valorizzato la pervicacia dell'imputato nel ricercare la lite e l'idoneità del mezzo usato a determinare più gravi conseguenze; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 Il Co s' stensore Il Presidente (Ant mbre) (Eduar