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Ordinanza — n. 42387/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42387/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42387/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOLBURA CONSTANTIN nato il 17/02/1989 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Holbura Constantin per rissa aggravata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e alla determinazione della pena;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42387/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOLBURA CONSTANTIN nato il 17/02/1989 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Holbura Constantin per rissa aggravata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e alla determinazione della pena;

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale oltraggio alla corte cognizione del ricorso per cassazione azione civile reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOLBURA CONSTANTIN nato il 17/02/1989 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Holbura Constantin per rissa aggravata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e alla determinazione della pena;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. I giudici di merito hanno — contrariamente all'opinione del ricorrente - ampiamente valutato le dichiarazioni delle persone offese e le hanno giudicate coerenti e lineari, oltre che prudenti e riscontrate dalla documentazione medica in atti, sicché le hanno legittimamente poste a base del giudizio di responsabilità; quanto alla pena, hanno pure spiegato che è stata applicata nel minimo edittale e che all'imputato sono state generosamente concesse attenuanti generiche: fatto di cui il ricorrente non pare essersi accorto; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 Il Consicjlieré e tensore Il Presidente (Antr4i S