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Ordinanza — n. 42385/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42385/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42385/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRENESTI ANTONIO nato a NICOTERA il 20/09/1966 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Prenestì Antonio per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 496 cod. pen, art. 133 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42385/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;

Parole chiave

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uso di false generalità credibilità dell'identità denuncia mendace pseudonimo errore di persona esibizione dei documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Prenestì Antonio per il reato di cui all'art. 495 cod.
art. 496 cod. pen
125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.
art. 133 cod. pen
7286 del 26/11/2014); - le attenuanti generiche sono state negate per i precedenti penali dell'imputato; vale a dire, sulla base di elementi che hanno base nell'art. 133 cod. pen.
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRENESTI ANTONIO nato a NICOTERA il 20/09/1966 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Prenestì Antonio per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, in quanto: - come correttamente rilevato dal giudicante, non ha nessun rilievo che gli operanti conoscessero l'imputato (circostanza, peraltro, assertivamente dedotta dal ricorrente), dal momento che ogni persona, interrogata dal pubblico ufficiale nell'esercizio sulle proprie funzioni, è obbligato a declinare le vere generalità; - integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri (o alla Polizia Municipale), nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (ex multis, cass., n. 7286 del 26/11/2014); - le attenuanti generiche sono state negate per i precedenti penali dell'imputato; vale a dire, sulla base di elementi che hanno base nell'art. 133 cod. pen. e costituiscono, pertanto, legittimo riferimento per l'esercizio della potestà sanzionatoria; né vale contrapporvi, con valutazioni di puro merito, rilievi circa la rísalenza dei precedenti suddetti; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze dì cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria; ;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 Il Consi ) ikeri f sore I