Ordinanza — n. 42381/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICOLI VINCENZO nato a TARANTO il 18/06/1994 avverso la sentenza del 04/03/2020 del TRIBUNALE di TARANTO Elato avviso alle p—aTt-713 — udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Micoli Vincenzo, per il reato di furto aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., per insufficienza della prova;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 444 cod. proc. pen, articolo 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42381/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., venne applicata a Micoli Vincenzo, per il reato di furto aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., per insufficienza della prova;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICOLI VINCENZO nato a TARANTO il 18/06/1994 avverso la sentenza del 04/03/2020 del TRIBUNALE di TARANTO Elato avviso alle p—aTt-713 — udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Micoli Vincenzo, per il reato di furto aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., per insufficienza della prova;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2/bis cod. proc. pen.): situazioni non ricorrenti nella specie; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 Il Corj4gre stensore ,...,,. Il