Ordinanza — n. 42379/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso l'ordinanza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO Lidato avviso alle par—t3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata ordinanza la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la ricusazione proposta da Soriano Leone nei confronti dei giudici del Tribunale di Vibo Valentia; - che avverso detta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato lamentando la violazione di legge;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42379/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso l'ordinanza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO Lidato avviso alle par—t3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata ordinanza la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la ricusazione proposta da Soriano Leone nei confronti dei giudici del Tribunale di Vibo Valentia; - che avverso detta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato lamentando la violazione di legge;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso l'ordinanza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO Lidato avviso alle par—t3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la ricusazione proposta da Soriano Leone nei confronti dei giudici del Tribunale di Vibo Valentia; - che avverso detta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato lamentando la violazione di legge;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 23 giugno 2017, che ha riservato la facoltà di ricorso ai soli difensori iscritti nell'apposito albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, escludendo che l'impugnativa possa essere proposta personalmente dall'interessato; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'11/10/2021 ,t\ Il Consgl estensore Il Presidente (Anto ttembre) (Eduardo De Gre ri