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Ordinanza — n. 42378/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42378/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42378/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUAHI TARIK nato il 24/04/1983 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato Louahi Tarik per il reato di cui all'art. 76 Divo 159 del 2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.

Regesto Legislator

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articolo 133 cod.pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42378/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 76 Divo 159 del 2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.

Parole chiave

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gravità della pena sanzione penale adeguamento della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sproporzionata difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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articolo 133 cod.pen
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUAHI TARIK nato il 24/04/1983 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato Louahi Tarik per il reato di cui all'art. 76 Divo 159 del 2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Nella specie, il riferimento ai precedenti penali giustifica pienamente la negazione delle circostanze attenuanti generiche; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'11/10/2021 Il Co estensore Il Presi