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Ordinanza — n. 42376/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42376/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42376/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GUGLIELMO ENRICO nato a MILANO il 17/10/1977 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; 'RITENUTO IN FATTO - che la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Di Guglielmo Enrico per lesioni personali in danno di Merlo Paolo e per danneggiamento dell'autovettura di quest'ultimo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e alla determinazione della pena;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42376/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, attraverso il rilievo che la volontarietà del gesto (colpire ripetutamente con pugni il finestrino dell'auto di Merlo) è comprovata dalle dichiarazioni della persona offesa e dalla natura stessa del danno provocato all'autovettura, dal momento che solo colpi ripetuti e violenti, inferti intenzionalmente, erano idonei a provocare l'esplosione del cristallo.

Parole chiave

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azione civile risarcimento dei danni da incidente stradale postumi d'infortunio risarcimento alle vittime di reati responsabilità personale incidente motociclistico

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GUGLIELMO ENRICO nato a MILANO il 17/10/1977 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; 'RITENUTO IN FATTO - che la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Di Guglielmo Enrico per lesioni personali in danno di Merlo Paolo e per danneggiamento dell'autovettura di quest'ultimo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e alla determinazione della pena;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, attraverso il rilievo che la volontarietà del gesto (colpire ripetutamente con pugni il finestrino dell'auto di Merlo) è comprovata dalle dichiarazioni della persona offesa e dalla natura stessa del danno provocato all'autovettura, dal momento che solo colpi ripetuti e violenti, inferti intenzionalmente, erano idonei a provocare l'esplosione del cristallo.

Irritualmente, pertanto, il ricorrente ripropone la tesi sostenuta in giudizio, atteso che è legata alle sue sole parole e costituisce solo contrapposizione labiale alla ricostruzione del giudicante. Quanto al trattamento sanzionatorio, gli argomenti del giudicante danno piena ragione della conclusione cui si è pervenuti, essendo basati sulla gravità del fatto, sui gravi precedenti penali dell'imputato e sul pessimo contegno processuale: fatti che giustificano pienamente l'irrogazione di una pena moderatamente superiore al minimo edittale; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso 1'11/10/2021 nsore Il Presidente re) (Eduardo De Gre io) E D E