Ordinanza — n. 42375/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSEO FRANCESCO nato a BARLETTA il 31/03/1955 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; Lt - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Raguseo Francesco per bancarotta semplice documentale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131/bis cod. pen., dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, I.fall. e delle attenuanti generiche, nonché con riguardo alla dosimetria della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42375/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Tutte le doglianze del ricorrente poggiano sulla ritenuta levità della colpa e del danno arrecato ai creditori. Su tali elementi la Corte di merito ha esibito una motivazione di segno contrario e pienamente logica, avendo rimarcato che le omissioni - nella tenuta della contabilità - e le irregolarità riscontrate sono state gravi e numerose, talché hanno ostacolato grandemente l'attività ricostruttiva del curatore e rese impraticabile le azioni revocatorie. Tanto, da parte di un imputato gravato di precedenti penali significativi, che non ha prestato alcuna collaborazione al curatore.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSEO FRANCESCO nato a BARLETTA il 31/03/1955 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; Lt
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Raguseo Francesco per bancarotta semplice documentale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131/bis cod. pen., dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, I.fall. e delle attenuanti generiche, nonché con riguardo alla dosimetria della pena;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Tutte le doglianze del ricorrente poggiano sulla ritenuta levità della colpa e del danno arrecato ai creditori. Su tali elementi la Corte di merito ha esibito una motivazione di segno contrario e pienamente logica, avendo rimarcato che le omissioni - nella tenuta della contabilità - e le irregolarità riscontrate sono state gravi e numerose, talché hanno ostacolato grandemente l'attività ricostruttiva del curatore e rese impraticabile le azioni revocatorie. Tanto, da parte di un imputato gravato di precedenti penali significativi, che non ha prestato alcuna collaborazione al curatore.
Tanto rende ragione della decisione, in tutti i suoi aspetti, giacché esclude - con alto tasso di logicità e di congruenza - sia la sussistenza della particolare tenuità del danno, di cui all'art. 219 I. fall.; sia la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131/bis cod. pen.; sia l'applicazione di una pena parametrata al minimo edittale (peraltro, quella irrogata è di poco superiore al minimo); sia la sussistenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno negato per l'assenza di qualsiasi elemento favorevolmente versato; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;;
P. T. M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 Il Consi te sore