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Ordinanza — n. 42374/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42374/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42374/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE TONIO nato a CAMPI SALENTINA il 20/07/1975 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Leone Tonio- per il reato di cui agli artt. 81, cpv e 76 d.lvo 159/2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42374/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 81, cpv e 76 d.lvo 159/2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità.

Parole chiave

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contravvenzioni responsabilità penale dei minori pentito reato di coazione violazione semplice della LCStr reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE TONIO nato a CAMPI SALENTINA il 20/07/1975 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Leone Tonio- per il reato di cui agli artt. 81, cpv e 76 d.lvo 159/2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La semplice lettura del provvedimento impugnato dimostra - contrariamente all'assunto del ricorrente - che i giudici di merito hanno effettuato - in ordine legittimità dell'ordine emanato dal Questore - la valutazione di loro competenza, rilevandone la piena rispondenza ai canoni di legge per la molteplicità dei reati commessi dal prevenuto e per il fatto che Leone non è dedito ad alcuna attività lavorativa nel territorio di Monza: fatto che lascia presumibilmente ritenere che la sua permanenza in detto territorio è motivata da intenzionalità delittuose; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 Il Co