Ordinanza — n. 42373/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KORRESHI BLERIM nato a LUSHNINJE( ALBANIA) il 29/05/1977 avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Catania ha confermato quella emessa dal giudice di prima cura, che aveva condannato Korreshi Blerim per violazione di domicilio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto di questo procedimento e quello giudicato con sentenza del Tribunale di Ragusa del 2/11/2011, concernente un furto commesso 1'1/11/2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42373/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Trattasi di motivazione pienamente corrispondente a criteri di logica e alla previsione normativa, che rende la decisione incensurabile in questa sede; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KORRESHI BLERIM nato a LUSHNINJE( ALBANIA) il 29/05/1977 avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che la Corte d'appello di Catania ha confermato quella emessa dal giudice di prima cura, che aveva condannato Korreshi Blerim per violazione di domicilio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto di questo procedimento e quello giudicato con sentenza del Tribunale di Ragusa del 2/11/2011, concernente un furto commesso 1'1/11/2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Cass. 49969 del 28/12/2012). Nella specie, il vincolo tra i reati è stato escluso in considerazione del lasso di tempo intercorso tra i reati (cinque mesi) e della eterogeneità delle violazioni, oltre che per l'essenza di elementi comprovanti la progettazione unitaria delle stesse.
Trattasi di motivazione pienamente corrispondente a criteri di logica e alla previsione normativa, che rende la decisione incensurabile in questa sede; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso 1'