Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42370/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42370/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42370/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA MARCO nato a COSENZA il 16/07/1976 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Casella Marco per minaccia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità e all'esclusione della particolare tenuità del fatto;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42370/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA MARCO nato a COSENZA il 16/07/1976 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Casella Marco per minaccia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità e all'esclusione della particolare tenuità del fatto;

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia nel diritto penale motivi di cassazione minaccia alla sicurezza pubblica risarcimento per atto illecito motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Quanto alla particolare tenuità del fatto, l'esclusione della inoffensività della minaccia (che è alla base della suddetta causa di proscioglimento) è stata motivata con la gravità della stessa; vale a dire, sulla base di un elemento che ha fondamento nell'art. 133 cod. pen.
articolo 616 cod.proc.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA MARCO nato a COSENZA il 16/07/1976 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Casella Marco per minaccia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità e all'esclusione della particolare tenuità del fatto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile in quanto il primo motivo si sostanzia in una generica e immotivata negazione di responsabilità, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni dei giudici di merito, i quali hanno detto e ripetuto che la prova del reato sta nella dichiarazioni della persona offesa, neanche prese in considerazione dal ricorrente, nemmeno per contestarne l'attendibilità. Quanto alla particolare tenuità del fatto, l'esclusione della inoffensività della minaccia (che è alla base della suddetta causa di proscioglimento) è stata motivata con la gravità della stessa; vale a dire, sulla base di un elemento che ha fondamento nell'art. 133 cod. pen. e costituisce, pertanto, adeguato parametro di valutazione; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 Il Con esten