Ordinanza — n. 42370/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA MARCO nato a COSENZA il 16/07/1976 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Casella Marco per minaccia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità e all'esclusione della particolare tenuità del fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42370/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA MARCO nato a COSENZA il 16/07/1976 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Casella Marco per minaccia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità e all'esclusione della particolare tenuità del fatto;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA MARCO nato a COSENZA il 16/07/1976 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Casella Marco per minaccia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità e all'esclusione della particolare tenuità del fatto;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile in quanto il primo motivo si sostanzia in una generica e immotivata negazione di responsabilità, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni dei giudici di merito, i quali hanno detto e ripetuto che la prova del reato sta nella dichiarazioni della persona offesa, neanche prese in considerazione dal ricorrente, nemmeno per contestarne l'attendibilità. Quanto alla particolare tenuità del fatto, l'esclusione della inoffensività della minaccia (che è alla base della suddetta causa di proscioglimento) è stata motivata con la gravità della stessa; vale a dire, sulla base di un elemento che ha fondamento nell'art. 133 cod. pen. e costituisce, pertanto, adeguato parametro di valutazione; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 Il Con esten