Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42369/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42369/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42369/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: ADAMO CRISTIAN nato a FROSINONE il 20/07/1989 avverso l'ordinanza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha ritenuto inammissibile, per genericità, l'appello proposto da Adamo Cristian avverso la sentenza di prima cura, che l'aveva condannato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Ivo n. 159 del 2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione esibita dal giudicante.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 cod. proc. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42369/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, D.Ivo n. 159 del 2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione esibita dal giudicante.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali modificazione delle conclusioni impugnazione di decisioni amministrative adempimento dei presupposti legali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 cod. proc. pen
159 del 2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.
articolo 616 cod.proc.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: ADAMO CRISTIAN nato a FROSINONE il 20/07/1989 avverso l'ordinanza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha ritenuto inammissibile, per genericità, l'appello proposto da Adamo Cristian avverso la sentenza di prima cura, che l'aveva condannato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Ivo n. 159 del 2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione esibita dal giudicante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'appello mancava, effettivamente, della necessaria specificità. L'appellante si era limitato infatti, a dedurre l'insussistenza del fatto e a lamentare l'eccessività della pena senza tenere minimamente in considerazione gli argomenti del Tribunale, che aveva fondato il proprio giudizio su circostanze obbiettive (il fatto che l'imputato era stato fermato dalla Pol-Fer nei pressi della stazione di Santhià) ed aveva applicato il minimo edittale, oltre a spiegare perché non era meritevole delle attenuanti generiche.

A fronte di tanto l'appellante non aveva tenuto in nessuna considerazione gli argomenti del giudicante, continuando ad insistere nelle proprie deduzioni senza evidenziare alcuna reale incongruenza del ragionamento spiegato dalla Corte di merito. Fatto che rendeva, effettivamente, l'appello privo di specificità; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 r n ::::: T. , - tr ( Il Co si lire stensore Il Presidente '