Ordinanza — n. 42368/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAID nato a RABAT( MAROCCO) il 07/07/1985 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Najhì Said per lesioni personali volontarie in danno della moglie Labellarte Alessia, per violazione di domicilio in danno di Scandura Miriam e per essersi rifiutato di sottoporsi ad esami volti ad accertare lo stato di ebbrezza alcolica e da alterazione da stupefacenti; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio dì motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42368/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAID nato a RABAT( MAROCCO) il 07/07/1985 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Najhì Said per lesioni personali volontarie in danno della moglie Labellarte Alessia, per violazione di domicilio in danno di Scandura Miriam e per essersi rifiutato di sottoporsi ad esami volti ad accertare lo stato di ebbrezza alcolica e da alterazione da stupefacenti; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio dì motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAID nato a RABAT( MAROCCO) il 07/07/1985 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Najhì Said per lesioni personali volontarie in danno della moglie Labellarte Alessia, per violazione di domicilio in danno di Scandura Miriam e per essersi rifiutato di sottoporsi ad esami volti ad accertare lo stato di ebbrezza alcolica e da alterazione da stupefacenti; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio dì motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va chiarato inammissibile perché rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione; inoltre, perché è manifestamente infondato. Infatti:
a) la Corte d'appello ha reso ampia spiegazione in ordine alle ragioni per cui va ritenuta credibile la denuncia della persona offesa Labellarte Alessia, confermata, quanto al primo episodio di lesioni, dalla testimonianza dì Bairami Fatmira, che udì le grida della persona offesa e, contestualmente, la voce dell'imputato; quanto al secondo episodio di lesioni, dalla testimonianza dell'assistente sociale Cuccu Erika, a cui Labellarte riferì, nella quasi immediatezza, delle lesioni procuratele dal marito. Elementi completamente trascurati dal ricorrente;
b) la violazione di domicilio è stata confermata dalla persona offesa (Scandura) e dalla Labellarte, le cui dichiarazioni sono state liberamente reinterpretate dal ricorrente, con palese sconfinamento nel merito; c) . le ragioni per cui l'imputato si sottrasse alle analisi sono assolutamente irrilevanti ai fini del giudizio, e tali sono state legittimamente valutate dalla Corte di merito;
d) l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche sono stati spiegati con i gravi precedenti penali e con la gravità e il numero dei reati di cui Najhi si è reso ulteriormente responsabile; vale a dire, sulla base di elementi che hanno fondamento nell'art. 133 cod. pen. e che costituiscono legittimo riferimento per l'esercizio della potestà sanzionatoria;- che la ritenuta, inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'11/10/2021 Il Co