Ordinanza — n. 42365/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERTERAME GIUSEPPE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 20/11/1949 avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Verterame Giuseppe per bancarotta semplice documentale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando una illogicità della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42365/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERTERAME GIUSEPPE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 20/11/1949 avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Verterame Giuseppe per bancarotta semplice documentale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando una illogicità della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERTERAME GIUSEPPE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 20/11/1949 avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Verterame Giuseppe per bancarotta semplice documentale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando una illogicità della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile in quanto si sostanzia in una generica e immotivata contestazione della congruità della pena, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza, basate sulla colpevole e prolungata omissione nella tenuta delle scritture contabili e sulla presenza di precedenti penali specifici, che rendono l'imputato immeritevole di attenuanti; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 Il Con stensore Il Pres