Ordinanza — n. 42363/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUNIS GABRIELE nato a BOLOGNA il 15/02/1973 avverso l'ordinanza del 07/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto inammissibile, per genericità, l'appello proposto da Punis Gabriele avverso la sentenza di prima cura, che l'aveva condannato per lesioni personali volontarie; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione degli artt. 127, 581, 591 e 610, comma 5/bis, cod. proc. pen. per essere stata pronunciata l'inammissibilità de plano, nonché degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. per essere stata pronunciata l'inammissibilità in assenza delle condizioni di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. proc. pen, art. 601 cod. proc. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42363/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 127, 581, 591 e 610, comma 5/bis, cod. proc. pen. per essere stata pronunciata l'inammissibilità de plano, nonché degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. per essere stata pronunciata l'inammissibilità in assenza delle condizioni di legge.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUNIS GABRIELE nato a BOLOGNA il 15/02/1973 avverso l'ordinanza del 07/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto inammissibile, per genericità, l'appello proposto da Punis Gabriele avverso la sentenza di prima cura, che l'aveva condannato per lesioni personali volontarie; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione degli artt. 127, 581, 591 e 610, comma 5/bis, cod. proc. pen. per essere stata pronunciata l'inammissibilità de plano, nonché degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. per essere stata pronunciata l'inammissibilità in assenza delle condizioni di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'appello mancava, effettivamente, della necessaria specificità. L'appellante si era limitato infatti, a richiedere un più favorevole bilanciamento delle circostanze senza confrontarsi minimamente con la motivazione del Tribunale, che aveva ampiamente e logicamente argomentato sul punto. Quanto al rito, non conferente è il richiamo, contenuto in ricorso, all'art. 610 cod. proc. pen., che riguarda il giudizio di cassazione. In appello soccorre, invece, l'art. 601 cod. proc. pen., che prescrive la citazione a giudizio dell'imputato "fuori dei casi previsti dall'art. 591"; il che significa che, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, il giudice dì'appello adotta la procedura cd. de plano; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 Il Consigli:. e stensore Il Presidente (An g I i 1) E P0