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Ordinanza — n. 42362/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42362/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42362/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBURINI MONICA nato a PESARO il 08/11/1965 avverso la sentenza del 10/10/2019 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Rimini ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Tamburini Monica per il reato di percosse e diffamazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per le percosse e al mancato riconoscimento della provocazione;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42362/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Quanto alle percosse, è giurisprudenza di questa Corte che il reato è integrato dalla manomissione della persona offesa, che provochi alla stessa una sensazione dolorosa (ex multis, cass., n. 38392 del 17/5/2017). Tale accertamento, demandato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da logica motivazione. Di tanto la sentenza impugnata dà conto, avendo rimarcato che, sebbene si sia trattato di leggero strattonamento, ne conseguirono, comunque, sensazioni dolorose per la persona offesa, sulla base di quanto riferito da quest'ultima.

Parole chiave

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circostanza attenuante risarcimento alle vittime di reati altri capi d'accusa corresponsabilità della vittima perseguimento penale per diffamazione gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBURINI MONICA nato a PESARO il 08/11/1965 avverso la sentenza del 10/10/2019 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Rimini ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Tamburini Monica per il reato di percosse e diffamazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per le percosse e al mancato riconoscimento della provocazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Quanto alle percosse, è giurisprudenza di questa Corte che il reato è integrato dalla manomissione della persona offesa, che provochi alla stessa una sensazione dolorosa (ex multis, cass., n. 38392 del 17/5/2017). Tale accertamento, demandato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da logica motivazione. Di tanto la sentenza impugnata dà conto, avendo rimarcato che, sebbene si sia trattato di leggero strattonamento, ne conseguirono, comunque, sensazioni dolorose per la persona offesa, sulla base di quanto riferito da quest'ultima.

Quanto alla provocazione, trattasi di esimente esclusa con altrettanto logica motivazione, avendo il giudicante rimarcato che l'attività ritorsiva dell'imputata si sviluppò nel corso di vari mesi, sicché era venuta meno, dopo il primo episodio, la correlazione tra la condotta della persona offesa e la reazione dell'imputata, ed avendo giudicato del tutto legittima la decisione della Restelli di rivolgersi ai sindacati per tutelare i propri interessi, indipendentemente dagli esiti che possano aver avuto gli accertamenti svolti - su sollecitazione della Restelli o dei sindacati - dagli organi pubblici competenti; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;;

P. T. M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente, al pagamento delle, spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 ensore Il Presidente bre) (Eduardo De Grsgorio) 1.) E: 13 '