Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42360/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42360/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42360/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale di Rimini, investito dell'appello proposto Urso Antonio, parte civile nel procedimento per lesioni personali celebrato a carico di Tonziello Salvatore, ha rigettato l'impugnativa della predetta parte civile e condannato quest'ultima al pagamento delle spese processuali e delle spese legali sostenute dall'imputato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 589 c.p; Ordinanza — n. 42360/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Urso Antonio avverso la pronuncia del Tribunale lamentando la violazione dell'art. 541 cpp e della Tariffa forense, contenuta nel DM n. 55/2014. Successivamente, con dichiarazione trasmessa a questa Corte il 7/10/2021, il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio onorari legali condono delle spese procedurali anticipo delle spese procedimento antisovvenzioni procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 589 c.p
Tale rinuncia deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., che richiama gli artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile URSO ANTONIO nato a BENTIVOGLIO il 07/02/1992 nel procedimento a carico di: TONZIELLO SALVATORE nato a AVERSA il 01/05/1983 avverso la sentenza del 07/10/2019 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Rimini, investito dell'appello proposto Urso Antonio, parte civile nel procedimento per lesioni personali celebrato a carico di Tonziello Salvatore, ha rigettato l'impugnativa della predetta parte civile e condannato quest'ultima al pagamento delle spese processuali e delle spese legali sostenute dall'imputato.

2. Ricorre per cassazione Urso Antonio avverso la pronuncia del Tribunale lamentando la violazione dell'art. 541 cpp e della Tariffa forense, contenuta nel DM n. 55/2014. Successivamente, con dichiarazione trasmessa a questa Corte il 7/10/2021, il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La rinuncia all'impugnazione è 'una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, Rv 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, Rv. 224747). Tale rinuncia deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 c.p.p., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni.

Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dal ricorrente, con firma autenticata dal difensore, e trasmessa a questa Corte il 7/10/2021. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il'11/10/2021 , ±