Ordinanza — n. 42359/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASADEI SERENA nato a RIMINI il 08/04/1992 avverso la sentenza del 28/10/2019 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Rimini ha confermato la decisione del Giudice di pace, che aveva condannato Casadei Serena per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42359/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASADEI SERENA nato a RIMINI il 08/04/1992 avverso la sentenza del 28/10/2019 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Rimini ha confermato la decisione del Giudice di pace, che aveva condannato Casadei Serena per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, da sole, alla base di una pronuncia di condanna, purché siano sottoposte ad attento vaglio critico e siano provenienti da persona di cui sia accertata - sulla base della congruenza interna delle dichiarazioni, della coerenza e linearità del narrato, della personalità dell'offeso e delle ragioni che sono a base dell'accusa rivolta all'imputato - la sua credibilità soggettiva, valutata anche alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie; - che ciò è in concreto avvenuto e che le doglianze difensive sono smentite dalla semplice lettura delle pronunce di primo e di secondo grado, che si diffondono in una logica e legittima valutazione delle dichiarazioni della teste, valutate lineari e coerenti, oltre che confermate da quelle del marito e dalla certificazione medica prodotta; né vale contrapporvi, con valutazioni di puro merito, una diversa lettura della certificazione suddetta, che questa Corte non potrebbe conoscere se non attraverso un diretto accesso agli atti, improponibile in sede di legittimità; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Così .deciso 1'11/10/2021 . Il Co ie esten