Sentenza — n. 42358/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLI DANIELE nato a MODENA il 28/12/1973 avverso la sentenza del 31/10/2019 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza il tribunale di Rimini ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Galli Daniele per lesioni personali e minaccia in danno di Russo Pietro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione dì legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 42358/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLI DANIELE nato a MODENA il 28/12/1973 avverso la sentenza del 31/10/2019 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza il tribunale di Rimini ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Galli Daniele per lesioni personali e minaccia in danno di Russo Pietro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione dì legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLI DANIELE nato a MODENA il 28/12/1973 avverso la sentenza del 31/10/2019 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza il tribunale di Rimini ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Galli Daniele per lesioni personali e minaccia in danno di Russo Pietro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione dì legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che la sentenza va annullata per remissione della querela, effettuata personalmente dalla persona offesa (Russo Pietro) in data 6/10/2021. Successivamente l'imputato, presentatosi personalmente ai carabinieri della stazione di Riccione in data 7/10/2021, ha accettato la remissione. Le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato, nulla essendo stato convenuto tra le parti. P. T. M. Annulla la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remisisone della querela. Spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso 1'11/10/2021 Il Con estensore Il Presidente (Ant. bre) (EduElo D