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Ordinanza — n. 42357/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42357/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42357/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURICELLA GIUSEPPE nato a PALERMO il 25/03/1958 avverso la sentenza del 20/12/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia ha, de plano, dichiarato prescritti i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascritti all'imputato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione degli artt. 469, 598, 599 e 601 cpp per essere stata emessa sentenza predibattimentale fuori dei casi consentiti. Con altro motivo lamenta la violazione di plurime norme di legge per essere stata emessa sentenza di prescrizione nonostante l'evidenza dell'innocenza.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42357/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 469, 598, 599 e 601 cpp per essere stata emessa sentenza predibattimentale fuori dei casi consentiti. Con altro motivo lamenta la violazione di plurime norme di legge per essere stata emessa sentenza di prescrizione nonostante l'evidenza dell'innocenza.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa credito contestato truffa in materia di credito lotta contro la frode cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
129 cpp; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURICELLA GIUSEPPE nato a PALERMO il 25/03/1958 avverso la sentenza del 20/12/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia ha, de plano, dichiarato prescritti i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascritti all'imputato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione degli artt. 469, 598, 599 e 601 cpp per essere stata emessa sentenza predibattimentale fuori dei casi consentiti. Con altro motivo lamenta la violazione di plurime norme di legge per essere stata emessa sentenza di prescrizione nonostante l'evidenza dell'innocenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, vale quanto affermato, prima della proposizione del ricorso (e perciò colpevolmente da parte dell'imputato), dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass., SU del 27 aprile 2017, n. 28954, rv 269810-01).

Nella specie, nessun decisivo argomento è stato addotto dall'imputato per contrastare il ragionamento contenuto nella sentenza di primo grado, perfettamente corrispondente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui compete all'imputato dimostrare la destinazione data ai beni aziendali, una volta accertato che si tratti di beni esistenti, ad una certa data, nel patrimonio della società. Nessuna violazione di legge è stata consumata, pertanto, conm l'applicazione, de plano, dell'art. 129 cpp; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;

P. T. M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 Il Consjigliere estlensore