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Ordinanza — n. 42356/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42356/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42356/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DECICCO UMBERTO nato a ROMA il 16/03/1975 avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; « - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza di prima cura, che aveva condannato Decicco Umberto per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, concesse all'imputato circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a lui irrigata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una illogicità della motivazione in ordine al bilanciamento tra circostanze (le attenuanti generiche e l'aggravante dei più fatti di bancarotta);

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42356/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DECICCO UMBERTO nato a ROMA il 16/03/1975 avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; « - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza di prima cura, che aveva condannato Decicco Umberto per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, concesse all'imputato circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a lui irrigata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una illogicità della motivazione in ordine al bilanciamento tra circostanze (le attenuanti generiche e l'aggravante dei più fatti di bancarotta);

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito irregolarità finanziarie reato economico lotta contro la frode reati di corruzione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la comparazione tra le circostanze rappresenta un compito specifico del giudice di merito, le cui valutazioni, ove effettuate - come nella specie - nel rispetto dei criteri della logica e tenendo conto degli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 133 cod.
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DECICCO UMBERTO nato a ROMA il 16/03/1975 avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; «

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza di prima cura, che aveva condannato Decicco Umberto per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, concesse all'imputato circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a lui irrigata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una illogicità della motivazione in ordine al bilanciamento tra circostanze (le attenuanti generiche e l'aggravante dei più fatti di bancarotta);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la comparazione tra le circostanze rappresenta un compito specifico del giudice di merito, le cui valutazioni, ove effettuate - come nella specie - nel rispetto dei criteri della logica e tenendo conto degli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 133 cod. pen., non sono suscettibili di contestazione in sede di legittimità. Nella specie, il riferimento alla gravità dei fatti e all'entità del passivo fallimentare costituisce motivo più che sufficiente per negare la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante dei più fatti di bancarotta (per vero, sarebbe stato idoneo anche a negare - tout court - le-attenuanti in questione); che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/20