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Ordinanza — n. 42351/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42351/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42351/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VULLO MATTEO MARIA nato a BOLOGNA il 26/03/1981 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Ellato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Vullo Matteo Maria per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, alla qualificazione del fatto, al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62, n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche, alla mancata applicazione dell'art. 131/bis cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen, art. 133 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42351/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 494 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, alla qualificazione del fatto, al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62, n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche, alla mancata applicazione dell'art. 131/bis cod. pen.;

Parole chiave

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sanzione sostitutiva attenuazione della pena infrazione privilegiata aggravamento della pena grado di colpa scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
- che la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Vullo Matteo Maria per il reato di cui all'art. 494 cod.
art. 133 cod. pen
e) l'irrilevanza penale del fatto è stata esclusa per la gravita del fatto; vale a dire, sulla base di elementi tratti dall'art. 133 cod. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VULLO MATTEO MARIA nato a BOLOGNA il 26/03/1981 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Ellato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Vullo Matteo Maria per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, alla qualificazione del fatto, al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62, n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche, alla mancata applicazione dell'art. 131/bis cod. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile perché rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione; inoltre, perché è manifestamente infondato. Invero:

a) il motivo sulla responsabilità è versato interamente in fatto e prescinde dalla motivazione del giudicante, che ha basato il proprio giudizio sugli esiti degli accertamenti di polizia giudiziaria, da cui è risultato che le schede SIM riconducibili ai contratti per cui è processo e l'indirizzo e-mail utilizzato per la trasmissione degli atti erano riconducibili all'imputato. Circostanze tranquillamente ignorate nel ricorso di quest'ultimo;

b) l'aver agito presentandosi col nome di altro soggetto integra indiscutibilmente il reato di sostituzione di persona contestato, e non già il falso in scrittura privata;

c) l'attenuante del danno di speciale tenuità è stato escluso in considerazione dei notevoli disagi procurati alla persona offesa. Il che costituisce motivazione congrua e adeguata, atteso che l'attenuante va commisurata non solo al lucro percepito dal reo, ma anche al danno procurato alla vittima;

d) il ricorrente riconosce che le attenuanti generiche gli sono state concesse dal primo giudice. E' fumosa, pertanto, la contestazione mossa, sul punto, al giudice d'appello;

e) l'irrilevanza penale del fatto è stata esclusa per la gravita del fatto; vale a dire, sulla base di elementi tratti dall'art. 133 cod. pen. e che costituiscono, pertanto, legittimo riferimento per l'apprezzamento del fatto;- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta. le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 Il Consigl -ries ì-n ore Il Presidente (Ant Sz t- g (E