Ordinanza — n. 42348/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE NICOLA nato a MODUGNO il 08/03/1984 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; LL - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Pastore Nicola per il reato di cui all'art. 75 D.Ivo 159/2011;; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42348/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75 D.Ivo 159/2011;; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE NICOLA nato a MODUGNO il 08/03/1984 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; LL
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Pastore Nicola per il reato di cui all'art. 75 D.Ivo 159/2011;; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato. Il ricorrente si duole di una mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio senza confrontarsi in nulla con la motivazione contenuta in sentenza, che spiega ampiamente perché la sostituzione non sia consentita e perché, comunque, l'imputato non è meritevole, avendo violato più volta la misura cui è sottoposto ed essendosi sottratto al versamento della cauzione; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'11/10/2021 Il Co stensore Il Presidente (An tembre)