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Ordinanza — n. 42347/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as repetitive and unfounded regarding criminal liability and fine imposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42347/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it repeated grievances already fully evaluated by lower courts and was manifestly unfounded. The appellant argued for leniency based on economic inability to pay bail and consent to CNR acquisition, but the court noted these points were not substantiated in prior proceedings. Consequently, the court applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to reject the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it repeats grievances already decided and is manifestly unfounded, requiring no further examination of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances manifestly unfounded criminal liability procedural costs CNR acquisition economic inability reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 76 d.lgs. 159/2011
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Delle Noci Nunzia per il reato di cui all'art. 76 d.lgs.
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLE NOCI NUNZIA nato a BARI il 11/03/1984 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Delle Noci Nunzia per il reato di cui all'art. 76 d.lgs. 159/2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto ripetitivo di doglianze già ampiamente e correttamente valutate e perché manifestamente infondato. La Corte d'appello ha già spiegato che solo l'impossibilità economica potrebbe giustificare il mancato versamento della cauzione e che una siffatta impossibilità non è stata nemmeno dedotta, né in primo grado né in appello. Tanto basta per ritenere inammissibile il primo motivo, giacché nessun obbligo sorge a carico del giudicante laddove non venga prospettata la situazione che consentirebbe di ritenere operante la scriminante.

Quanto alle attenuanti generiche, il riferimento, contenuto, in sentenza, all'assenza di elementi che consentirebbero di formulare un giudizio di meritevolezza è più che sufficiente per ritenere giustificato il diniego, né vale contrapporvi, con valutazione di puro merito, il consenso prestato all'acquisizione della CNR; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 Il Consil r1estensore Il Presidente