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Ordinanza — n. 42346/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42346/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42346/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILI MARIO nato a OSINI il 18/11/1969 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Pili Mario per minaccia grave in danno della sorella Assunta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e alla qualificazione del fatto;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42346/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il relativo motivo si sostanzia, pertanto, in una richiesta di rinnovata valutazione delle emergenze istruttorie, attraverso l'attribuzione di un significato e di un valore diverso da quello attribuito loro dal giudice d'appello, con palese sconfinamento nel merito. Quanto alla qualificazione del fatto, il ricorso è parimenti inammissibile perché non viene nemmeno dedotto di aver sollevato in questione in appello, oltre che per la manifesta infondatezza dello stesso, dal momento che l'esistenza di una controversia civile tra le parti - intentata, peraltro, proprio dalla persona offesa - non riconduce tutte le manifestazioni di violenza nell'alveo dell'art. 393.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica assassinio messa in pericolo del figlio divieto di molestie pene condizionali

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILI MARIO nato a OSINI il 18/11/1969 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Pili Mario per minaccia grave in danno della sorella Assunta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e alla qualificazione del fatto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici di primi e secondo grado (quest'ultimo facendo spesso legittimo richiamo alla ricostruzione del primo giudice, ha mostrato di condividere) hanno esaminato compiutamente le dichiarazioni delle parti processuali e dei testimoni, giungendo a conclusioni univoche e confermate da quelle di un teste qualificato (il sindaco di Osini), che udì personalmente le minacce proferite dall'imputato all'indirizzi della sorella.

La motivazione esibita dal giudicante appare, quindi, logica e completa, atteso è il giudizio di responsabilità è susseguente alla compiuta ricostruzione degli eventi, all'esame delle diverse versioni di parte e alla compiuta disamina delle testimonianze; il che rende la motivazione incensurabile in questa sede, atteso che il controllo di legittimità non può mai investire il contenuto della prova, ma solo la rappresentazione che della stessa viene fornita in sentenza; tanto, a meno di travisamenti della prova, nemmeno ipotizzata in ricorso, essendosi il ricorrente profuso nella rappresentazione delle contraddizioni che, a suo giudizio, costellerebbero il narrato dei testimoni.

Il relativo motivo si sostanzia, pertanto, in una richiesta di rinnovata valutazione delle emergenze istruttorie, attraverso l'attribuzione di un significato e di un valore diverso da quello attribuito loro dal giudice d'appello, con palese sconfinamento nel merito. Quanto alla qualificazione del fatto, il ricorso è parimenti inammissibile perché non viene nemmeno dedotto di aver sollevato in questione in appello, oltre che per la manifesta infondatezza dello stesso, dal momento che l'esistenza di una controversia civile tra le parti - intentata, peraltro, proprio dalla persona offesa - non riconduce tutte le manifestazioni di violenza nell'alveo dell'art. 393.

Tanto, a prescindere dal fatto che del diritto da azionare in sede giudiziaria non sono indicati nemmeno i presupposti;

2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 Il Con figl tenso