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Ordinanza — n. 42342/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42342/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42342/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAZZOLA SALVATORE nato a SASSARI il 27/10/1977 C-\ avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Pazzola Salvatore per il reato di lesioni personali gravi; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo all'aggravante dei futili motivi e alla determinazione della pena;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42342/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Pazzola Salvatore per il reato di lesioni personali gravi; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo all'aggravante dei futili motivi e alla determinazione della pena;

Parole chiave

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lesioni gravi aggressione fisica caso di rigore personale abbandono per lesioni personali lesione alla spalla grave affezione alla salute

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Quanto alla determinazione della pena, il riferimento alla gravità del reato e del danno arrecato alla persona offesa rende pienamente ragione dello scostamento dal minimo edittale, atteso che si tratta di criteri avente base nell'art. 133 cod. pen.
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAZZOLA SALVATORE nato a SASSARI il 27/10/1977 C-\ avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Pazzola Salvatore per il reato di lesioni personali gravi; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo all'aggravante dei futili motivi e alla determinazione della pena;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. L'aggravante dei futili motivi è stata ricollegata, dal giudicante, all'assenza di contrasti veri tra imputato e persona offesa, che era stata colpita dal primo senza alcuna plausibile ragione e solo per dare sfogo allo stato di alterazione in cui si trovava. Tanto rende pienamente ragione della conclusione del giudicante, atteso che il motivo dell'aggressione, esposto in sentenza, rimanda direttamente e inequivocabilmente all'aggravante contestata. Quanto alla determinazione della pena, il riferimento alla gravità del reato e del danno arrecato alla persona offesa rende pienamente ragione dello scostamento dal minimo edittale, atteso che si tratta di criteri avente base nell'art. 133 cod. pen. e che costituiscono legittimo riferimento per l'esercizio della potestà sanzionatoria; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 I