Ordinanza — n. 42337/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANGRANDI FABRIZIO nato a PIACENZA il 06/04/1964 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - Che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Zangrandi Fabrizio per uso di cambiali contraffatte (art. 491, comma 2, cod. pen.); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 42337/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 491, comma 2, cod. pen.); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANGRANDI FABRIZIO nato a PIACENZA il 06/04/1964 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- Che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Zangrandi Fabrizio per uso di cambiali contraffatte (art. 491, comma 2, cod. pen.); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome completamente immotivato e ignaro della puntuale motivazione contenuta in sentenza, ove è specificato che l'uso di cambiali false costituiva una specificazione del reato di contraffazione, originariamente contestato, e che l'imputato ha avuto ampia facoltà di difesa, concretamente esercitata anche con l'impugnativa della sentenza di primo, grado, che già aveva operato la riqualificazione del fatto; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 Il Conigliere e tensore Il President