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Ordinanza — n. 42336/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42336/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42336/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: SAVINO ANTONIO nato a GRUMO APPULA il 20/11/1961 avverso l'ordinanza del 29/06/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE, to avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; Letta la richiesta di rimessione di procedimenti pendenti presso la Procura della Repubblica e il Tribunale di Lecce (rispettivamente n. 10299/20 P.M. e n. 811/21 G.I.P. a carico di Fazio Laura e n. 2147/20 R.G.N.R. a cako di Ruffino Antonio e Fazio Laura), presentata ai sensi degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen. da Antonio Savino, denunciante e persona offesa; rilevato che la richiesta può essere presentata solo dal procuratore generale presso la corte di appello o dal pubblico ministero presso il giudice che procede ovvero dall'imputato; ritenuto dunque che non è legittimato chi rivesta la qualità di persona offesa e che conseguentemente, al di là dei profili di genericità delle deduzioni formulate, la richiesta presentata da Antonio Savino risulta per tale ragione inammissibile, conseguendo da ciò la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene di dover fissare in euro 3.000,00 in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, P. Q.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42336/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 10299/20 P.M. e n. 811/21 G.I.P. a carico di Fazio Laura e n. 2147/20 R.G.N.R. a cako di Ruffino Antonio e Fazio Laura), presentata ai sensi degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen. da Antonio Savino, denunciante e persona offesa; rilevato che la richiesta può essere presentata solo dal procuratore generale presso la corte di appello o dal pubblico ministero presso il giudice che procede ovvero dall'imputato; ritenuto dunque che non è legittimato chi rivesta la qualità di persona offesa e che conseguentemente, al di là dei profili di genericità delle deduzioni formulate, la richiesta presentata da Antonio Savino risulta per tale ragione inammissibile, conseguendo da ciò la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene di dover fissare in euro 3.000,00 in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, P. Q.

Parole chiave

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legittimazione passiva difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore legittimazione ad agire diritto di agire in giudizio legittimazione a ricorrere
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: SAVINO ANTONIO nato a GRUMO APPULA il 20/11/1961 avverso l'ordinanza del 29/06/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE, to avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letta la richiesta di rimessione di procedimenti pendenti presso la Procura della Repubblica e il Tribunale di Lecce (rispettivamente n. 10299/20 P.M. e n. 811/21 G.I.P. a carico di Fazio Laura e n. 2147/20 R.G.N.R. a cako di Ruffino Antonio e Fazio Laura), presentata ai sensi degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen. da Antonio Savino, denunciante e persona offesa; rilevato che la richiesta può essere presentata solo dal procuratore generale presso la corte di appello o dal pubblico ministero presso il giudice che procede ovvero dall'imputato; ritenuto dunque che non è legittimato chi rivesta la qualità di persona offesa e che conseguentemente, al di là dei profili di genericità delle deduzioni formulate, la richiesta presentata da Antonio Savino risulta per tale ragione inammissibile, conseguendo da ciò la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene di dover fissare in euro 3.000,00 in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, P. Q.

M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere re