Ordinanza — n. 42334/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGueye Modou ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 15/3/2021 della Corte di appello di Torino, che confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 2/7/2019 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo, riguardante l'entità del trattamento sanzionatorio, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di una motivazione nella quale è stato dato non arbitrariamente rilievo alle modalità della condotta e alla pericolosità del ricorrente, desunta dal fatto che costui aveva commesso un fatto analogo solo sei mesi dopo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42334/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo, riguardante l'entità del trattamento sanzionatorio, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di una motivazione nella quale è stato dato non arbitrariamente rilievo alle modalità della condotta e alla pericolosità del ricorrente, desunta dal fatto che costui aveva commesso un fatto analogo solo sei mesi dopo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE MODOU nato il 02/02/1996 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gueye Modou ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 15/3/2021 della Corte di appello di Torino, che confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 2/7/2019 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo, riguardante l'entità del trattamento sanzionatorio, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di una motivazione nella quale è stato dato non arbitrariamente rilievo alle modalità della condotta e alla pericolosità del ricorrente, desunta dal fatto che costui aveva commesso un fatto analogo solo sei mesi dopo.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente