Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42334/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42334/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42334/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Gueye Modou ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 15/3/2021 della Corte di appello di Torino, che confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 2/7/2019 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo, riguardante l'entità del trattamento sanzionatorio, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di una motivazione nella quale è stato dato non arbitrariamente rilievo alle modalità della condotta e alla pericolosità del ricorrente, desunta dal fatto che costui aveva commesso un fatto analogo solo sei mesi dopo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42334/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo, riguardante l'entità del trattamento sanzionatorio, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di una motivazione nella quale è stato dato non arbitrariamente rilievo alle modalità della condotta e alla pericolosità del ricorrente, desunta dal fatto che costui aveva commesso un fatto analogo solo sei mesi dopo.

Parole chiave

Generato dall'IA
pene condizionali modifica della sentenza pena minima gravità della pena sanzione penale pena complementare
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE MODOU nato il 02/02/1996 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gueye Modou ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 15/3/2021 della Corte di appello di Torino, che confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 2/7/2019 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo, riguardante l'entità del trattamento sanzionatorio, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di una motivazione nella quale è stato dato non arbitrariamente rilievo alle modalità della condotta e alla pericolosità del ricorrente, desunta dal fatto che costui aveva commesso un fatto analogo solo sei mesi dopo.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente