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Ordinanza — n. 42330/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42330/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42330/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Simpatico Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 13/4/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. non è deducibile la mancanza di motivazione idonea a dar conto dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309 del 1990, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42330/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Torino in data 13/4/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. non è deducibile la mancanza di motivazione idonea a dar conto dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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remissione della pena motivi di cassazione difetto di motivazione attenuazione libera della pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino in data 13/4/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
art. 129 cod. proc. pen
non è deducibile la mancanza di motivazione idonea a dar conto dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMPATICO FRANCESCO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 15/06/1961 t avverso la sentenza del 13/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Simpatico Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 13/4/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. non è deducibile la mancanza di motivazione idonea a dar conto dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile, kricorses e condanna Xricorrent9 al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ri