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Ordinanza — n. 42328/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42328/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42328/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Garofalo Luigi ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 15/12/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 13/6/2017 per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni formulate sono assertive ed aspecifiche, in assenza di qualsiasi puntuale vaglio critico della motivazione della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 372 cod. pen; Ordinanza — n. 42328/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 372 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni formulate sono assertive ed aspecifiche, in assenza di qualsiasi puntuale vaglio critico della motivazione della sentenza impugnata.

Parole chiave

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falsa testimonianza attendibilità dei testimoni inchiesta per falsità atti indennità per testimone confessione facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 372 cod. pen
Garofalo Luigi ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 15/12/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 13/6/2017 per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO LUIGI nato a SALERNO il 26/09/1970 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Garofalo Luigi ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 15/12/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 13/6/2017 per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni formulate sono assertive ed aspecifiche, in assenza di qualsiasi puntuale vaglio critico della motivazione della sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente