Ordinanza — n. 42327/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATranzillo Marco ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/2/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale Salerno in data 27/3/2019, ma riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42327/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRANZILLO MARCO nato a SALERNO il 16/09/1993 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; e
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tranzillo Marco ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/2/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale Salerno in data 27/3/2019, ma riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto, che deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla destinazione della droga ad uso personale, si risolve nella riproposizione di doglianze, che sono volte a contrapporre un'alternativa lettura inerente al merito, a fronte di una non illogica motivazione incentrata sul fatto che la sostanza stupefacente era idonea alla preparazione di circa 84 dosi, che la stessa era detenuta in più stanze e perfino nel sottoscala e che inoltre non constava che il ricorrente fosse assuntore abituale, non valendo a disarticolare tale valutazione il mancato ritrovamento di un bilancino o di denaro.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Pres