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Ordinanza — n. 42327/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42327/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42327/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Tranzillo Marco ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/2/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale Salerno in data 27/3/2019, ma riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42327/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Parole chiave

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traffico qualificato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti confisca sotto sanzione internazionale sostanze soggette a restrizione contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti sanzione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRANZILLO MARCO nato a SALERNO il 16/09/1993 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; e

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tranzillo Marco ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/2/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale Salerno in data 27/3/2019, ma riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto, che deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla destinazione della droga ad uso personale, si risolve nella riproposizione di doglianze, che sono volte a contrapporre un'alternativa lettura inerente al merito, a fronte di una non illogica motivazione incentrata sul fatto che la sostanza stupefacente era idonea alla preparazione di circa 84 dosi, che la stessa era detenuta in più stanze e perfino nel sottoscala e che inoltre non constava che il ricorrente fosse assuntore abituale, non valendo a disarticolare tale valutazione il mancato ritrovamento di un bilancino o di denaro.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Pres