Ordinanza — n. 42326/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALo Pape ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 10/11/2020 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 21/2/2019 per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni volte a contestare il dolo di resistenza sono generiche e prospettano una diversa valutazione di merito, risultando non consentite in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che ha fatto leva sulla reazione del ricorrente, il quale aveva sferrato calci e pugni nei confronti di un operante che cercava di bloccarlo, dovendosi dunque escludere l'ipotesi di una mera resistenza passiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42326/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337, 582, 585 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni volte a contestare il dolo di resistenza sono generiche e prospettano una diversa valutazione di merito, risultando non consentite in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che ha fatto leva sulla reazione del ricorrente, il quale aveva sferrato calci e pugni nei confronti di un operante che cercava di bloccarlo, dovendosi dunque escludere l'ipotesi di una mera resistenza passiva.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PAPE nato il 01/12/1987 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Lo Pape ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 10/11/2020 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 21/2/2019 per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni volte a contestare il dolo di resistenza sono generiche e prospettano una diversa valutazione di merito, risultando non consentite in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che ha fatto leva sulla reazione del ricorrente, il quale aveva sferrato calci e pugni nei confronti di un operante che cercava di bloccarlo, dovendosi dunque escludere l'ipotesi di una mera resistenza passiva.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricc