Ordinanza — n. 42325/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALapusnean Alexandru ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 27/11/2020 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna il 10/6/2020 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è volto a prospettare una diversa valutazione di merito, risultando non consentito in questa sede, a fronte di quanto osservato dalla Corte circa l'insufficienza della mera ammissione degli addebiti, non accompagnata dalla rivelazione delle ragioni del protratto allontanamento, e circa la rilevanza di una condotta di evasione posta in essere dopo che era stata applicata la misura degli arresti domiciliari per numerose rapine caratterizzate da violenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 42325/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è volto a prospettare una diversa valutazione di merito, risultando non consentito in questa sede, a fronte di quanto osservato dalla Corte circa l'insufficienza della mera ammissione degli addebiti, non accompagnata dalla rivelazione delle ragioni del protratto allontanamento, e circa la rilevanza di una condotta di evasione posta in essere dopo che era stata applicata la misura degli arresti domiciliari per numerose rapine caratterizzate da violenza.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPUSNEAN ALEXANDRU nato il 05/04/1995 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Lapusnean Alexandru ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 27/11/2020 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna il 10/6/2020 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è volto a prospettare una diversa valutazione di merito, risultando non consentito in questa sede, a fronte di quanto osservato dalla Corte circa l'insufficienza della mera ammissione degli addebiti, non accompagnata dalla rivelazione delle ragioni del protratto allontanamento, e circa la rilevanza di una condotta di evasione posta in essere dopo che era stata applicata la misura degli arresti domiciliari per numerose rapine caratterizzate da violenza.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Preside